Circolare n.11/2023
Oggetto: Accordo di rinnovo relativo alla parte economica del CCNL per i Dirigenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi
In data 12 aprile 2023 è stata stipulato l’accordo di rinnovo del CCNL per i Dirigenti di Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.
Le parti sociali che hanno stipulato l’accordo sono: la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I – Confcommercio – Imprese per l’Italia, e Manageritalia – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato.
Tale accordo, che regolamenta la parte economica del contratto collettivo di riferimento, va considerato congiuntamente all’accordo del 16 giugno 2021 che regolamenta la parte normativa, e decorre dal 1° gennaio 2022 (salve le decorrenze particolari previste per i singoli istituti), ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2025.
Una Tantum
A titolo di arretrati retributivi, sarà corrisposta una Una Tantum di euro 2.000,00 lordi da erogarsi in tre tranches:
euro 700,00 – con la retribuzione del mese di maggio 2023;
euro 700,00 – con la retribuzione del mese di settembre 2023;
euro 600,00 – con la retribuzione del mese di novembre 2023.
L’Una Tantum è erogata ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza alla data del 12 aprile 2023, compresi i dirigenti nominati nell’intervallo temporale dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.
Tale Una Tantum non riguarda i Dirigenti nominati dal 1° gennaio 2023.
Ai Dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022, ed in forza alla data di stipula del presente accordo, l’importo sarà erogato pro-quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il suindicato periodo.
Tale importo è da considerarsi al lordo della contribuzione ordinaria dovuta e dell’Irpef, che sarà calcolata a tassazione separata; non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all’erogazione delle tranches, l’importo totale o residuo dell’Una Tantum verrà erogato con le competenze di fine rapporto.
Adeguamento del minimo contrattuale mensile e aumenti retributivi
A decorrere dal 12 aprile 2023, sono modificati alcuni articoli del CCNL:
“Art. 5 – Minimo contrattuale mensile”
“Art. 6 – Aumento retributivo”
“Art. 21 – Aggiornamento e formazione professionale per i Dirigenti, politiche attive e outplacement (CFMT)”
“Art. 21-bis – Servizi di Welfare per il dirigente ed i familiari (CFMT)”
“Art. 25 – Previdenza complementare (Fondo Mario Negri)”
In sintesi, qui specificati i nuovi minimi contrattuali:
a decorrere dal 1° dicembre 2023 il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 4.040,00;
a decorrere dal 1° luglio 2024 il minimo contrattuale è fissato in euro 4.190,00;
a decorrere dal 1° luglio 2025 il minimo contrattuale è fissato in euro 4.340,00.
Per i dirigenti in forza alla data del 30 novembre 2023, l’incremento del minimo contrattuale mensile, si realizza attraverso la corresponsione degli aumenti retributivi previsti in:
euro 150,00 mensili dal 1° dicembre 2023;
euro 150,00 mensili dal 1° luglio 2024;
euro 150,00 mensili dal 1° luglio 2025.
Tali aumenti potranno essere assorbiti fino a concorrenza da somme concesse dalle aziende a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali concessi successivamente al 31 dicembre 2019.
Servizi di Welfare
Le parti hanno istituito un Ente, denominato CFMT (Centro di Formazione Management del Terziario), gestito pariteticamente, che ha lo scopo di offrire alle aziende ed ai propri dirigenti opportunità di formazione ed aggiornamento.
I programmi di formazione sono fruibili dai dirigenti a titolo gratuito.
Le giornate di formazione scelte dall’azienda per l’aggiornamento e lo sviluppo dei propri dirigenti, come gli eventuali costi di viaggio e di permanenza, saranno a carico dell’azienda e le giornate stesse saranno considerate giornate lavorative.
Le giornate di formazione scelte dal dirigente saranno a carico del singolo fruitore, anche per l’eventuale costo di trasferta, e le giornate saranno da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale.
Dal 1° ottobre 2021 il contributo annuo CFMT è pari a euro 290,00 a carico del datore di lavoro ed a euro 130,00 a carico del Dirigente.
Per le sole annualità 2024 e 2025, il contributo annuo sarà incrementato di euro 50,00, di cui euro 25,00 a carico del datore di lavoro ed euro 25,00 a carico del Dirigente. Per effetto di tale incremento, con decorrenza 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025, il contributo annuo sarà pari a euro 315,00 a carico del datore di lavoro e ad euro 155,00 a carico del Dirigente.
In via transitoria tali contributi saranno versati al Fondo di previdenza “Mario Negri”, con i criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i versamenti dei contributi di pertinenza del Fondo stesso.
A decorrere dal 1° luglio 2021, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche seguita da accordo transattivo o da conciliazione, fatta eccezione delle ipotesi di cessazione per giusta causa, di licenziamento per ragioni disciplinari, di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale, il datore di lavoro corrisponderà al CFMT un contributo pari a euro 2.500,00 per l’attivazione delle procedure di outplacement o per l’accesso a programmi di politiche attive per la ricollocazione dei Dirigenti.
Al fine di ottimizzare e potenziare il sistema di welfare contrattuale, al CFMT sono assegnate competenze di supporto ed organizzative relative alla realizzazione di una Piattaforma welfare per i Dirigenti del Terziario.
A tal fine e a titolo sperimentale, valido limitatamente al periodo di vigenza di questo accordo, con decorrenza 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025, è stata prevista l’introduzione di un contributo welfare obbligatorio di importo pari a euro 1.000,00 annui, spendibile tramite la Piattaforma welfare CFMT nel perimetro dei servizi e delle coperture definite dalle Parti. Il datore di lavoro potrà accreditare importi aggiuntivi, mediante sottoscrizione di un regolamento o accordo aziendale, purché di pari misura e a favore di tutti i Dirigenti impiegati.
Il valore minimo contrattuale del welfare verrà corrisposto in aggiunta ad eventuali sistemi di flexible benefits riconosciuti dal datore di lavoro.
Il valore dei 1.000,oo euro viene riconosciuto pro quota nel caso di assunzione o di nomina intervenuta nel corso dell’anno di riferimento, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato, mentre non è riproporzionabile nel caso in cui il dirigente risulti in forza con contratto part-time.
Previdenza complementare (Fondo Mario Negri)
A favore dei Dirigenti è previsto un trattamento di previdenza complementare, integrativo dell’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell’INPS e/o di Fondi obbligatori sostitutivi, gestito dal Fondo Mario Negri.
Come già noto, il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro, pari al 12,86% a decorrere dal 1° ottobre 2021, e del contributo a carico del dirigente, pari all’1%, calcolati sulla retribuzione convenzionale annua di euro 59.224,54.
Il contributo integrativo, come già specificato nella nostra precedente Notizia Flash, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale, a carico del datore di lavoro, è pari, a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 2,39% della retribuzione convenzionale annua di cui sopra e tale contributo è elevato al 2,43% a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 2,47% a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Resta fermo, a decorrere dal 2018, il contributo ordinario a carico aziendale, pari al 4,13% della retribuzione convenzionale annua, nel caso di dirigenti assunti con agevolazione. Si ricorda che il Fondo Mario Negri accoglie, ai fini della previdenza complementare, separatamente il Trattamento di Fine Rapporto comunque conferito.
Il Fondo di previdenza per i Dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto “Mario Negri” è disciplinato da un apposito statuto e regolamento concordato tra le parti che hanno stipulato l’accordo oggetto della presente Circolare.
Riferimento: Accordo di rinnovo del 12 aprile 2023
Circolare Studio:
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