Il 5 febbraio 2021 le parti firmatarie del CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica, Assistal e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil) hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale.
Il nuovo contratto decorre dal 05 febbraio 2021 con validità fino al 30 giugno 2024.
Molte le novità, di fondamentale importanza il nuovo sistema di inquadramento dei lavoratori dipendenti che, a decorrere dal 01 giugno 2021 sarà così strutturato:
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Le declaratorie generali sono definite sulla base di 9 livelli ricompresi in 4 campi
di professionalità, riferiti al ruolo effettivamente svolto dal lavoratore nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
E’ precisato che, ai fini della classificazione nelle categorie legali di operaio ed impiegato, si tiene conto della prevalenza di attività manuale od operativa nell’esercizio del ruolo, indipendentemente dal livello d’inquadramento.
A far data dall’1 giugno 2021 viene eliminato il livello 1.
I lavoratori già in forza al 31 maggio 2021 e inquadrati a tale livello, a partire da tale data sono riclassificati nel nuovo livello D1. I lavoratori già in forza al 31 maggio 2021, interessati dalla suddetta riclassificazione, conservano l’anzianità di servizio già maturata a tale data a tutti gli effetti contrattuali, nonché i periodi di attività già svolti secondo le previsioni in tema di mobilità professionale, saranno considerati utili ai fini della riclassificazione nei nuovi livelli di professionalità.
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Gli aumenti tabellari assorbono sia gli aumenti individuali riconosciuti dopo il 1° gennaio 2017 (sempre che non siano stati concessi con clausola espressa di non assorbibilità) che gli incrementi fissi collettivi stabiliti in sede aziendale successivamente a tale data, ad eccezione degli importi connessi in ragione delle modalità della prestazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: indennità e maggiorazione per lavoro straordinario, notturno, festivo, o per turnazione).
Qui di seguito alcune delle ulteriori novità in breve:
Previdenza Complementare: possono iscriversi al Fondo Cometa anche i lavoratori in prova; per i lavoratori di nuova adesione successiva al 05 febbraio 2021 e di età inferiore a 35 anni compiuti, la contribuzione a carico azienda dal 1° giugno 2022 sarà pari al 2,2% dei minimi contrattuali;
Flexible benefits: viene confermato il sistema di welfare contrattuale, la cui disciplina diventa strutturale: a decorrere dal mese di giugno di ogni anno, le aziende attiveranno a beneficio dei lavoratori strumenti di welfare per un costo massimo di Euro 200,00, da utilizzare dal 1° giugno fino al 31 maggio dell’anno successivo;
Lavoro Agile: entro la data di stesura del CCNL le Parti, in seguito al ricorso diffuso al lavoro agile conseguente alle misure di contenimento della Pandemia Covid-19, nel confermare il principio della parità di trattamento dei lavoratori in modalità agile rispetto a quelli che svolgono il lavoro in presenza, convengono di affidare ad una Commissione Paritetica la definizione del quadro normativo, la tutela della privacy, il diritto alla formazione, il diritto alla disconnessione, i diritti sindacali;
Assistenza sanitaria integrativa Metasalute: viene prevista l’estensione dell’assistenza sanitaria ai pensionati che sono stati iscritti al Fondo in maniera continuativa per almeno due anni prima di andare in pensione; per l’emergenza Covid-19 il Fondo Metasalute prevede la possibilità della erogazione di una tantum e indennità a seguito di ricoveri/terapie intensive collegate alla sindrome influenzale di natura pandemica.